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D.M. 31/07/193486. Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke del petrolio, che vanno considerate come sostanze solide combustibili), è prescritto quanto segue: - La vaselina e la paraffina si imballano e si trasportano in recipienti metallici di capacità generalmente non superiore a 20 chilogrammi, oppure in barili metallici da 200 chilogrammi circa. La paraffina, si può trasportare anche in sacchi di juta da 50 oppure da 100 chilogrammi. -Il bitume di petrolio si conserva in serbatoi o in tamburi (drums) di lamiera, da 200 chilogrammi, con tara inferiore a 20 chilogrammi, e si trasporta in tamburi, oppure in carri serbatoio. -Il coke di petrolio si conserva e si trasporta alla rinfusa. Negli stabilimenti, tutte queste sostanze devono essere immagazzinate con criteri prudenziali, in vista di eventuali incendi e in relazione ai mezzi contrincendio disponibili e alla loro ubicazione. TITOLO VII AUTORIMESSE Classificazione 87. Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in Tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato. I tipi sono raggruppati e classificati come segue: - I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi o miscele delle categorie A, B e C. - II. Rimesse per macchine agricole non motori a combustione interna, e per autocompressori. -III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali. - I. Rimesse per autoveicoli con motore a combustione interna, impieganti liquidi e miscele delle categorie A, B e C Tipo n. 1 - Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad uso privato; costituita da un locale unico, o da locali attigui, facenti parte, o no, di un fabbricato di abitazione. Tipo n. 2 - Autorimessa per più di tre autoveicoli ad uso privato; costituita in locali attigui o sottostanti ad abitazioni, od isolati. Tipo n. 3 - Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi industriali a) stabilimenti o depositi di oli minerali e loro derivati b) stabilimenti o depositi di materie pericolose d'incendio o scoppio c) stabilimenti o depositi non pericolosi. Tipo n. 4 - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali ad un piano, completamente isolati sui quattro lati, da case di abitazione e da fabbricati destinati al culto, ad ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili. Tipo n. 5 - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locale ad un piano, contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri fabbricati di cui al precedente tipo. Tipo n. 6 - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a più piani, isolati, almeno su tre lati, da case di abitazione e dagli altri fabbricati di cui al tipo n. 4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che i diversi piani siano interrati, dietro osservanza di speciali norme costruttive e precauzionali. Tipo n. 7 - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a piano terreno facenti parte di fabbricati ad uso di abitazione e sottostanti a queste; esclusi i fabbricati contigui, attigui o sottostanti a chiese aperte al pubblico, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili. Tipo n. 8 - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di merci; costituita da locali ad un piano, chiusi, isolati oppure no; esclusa l'ubicazione sotto abitazioni. - II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori Tipo n. 9 - Rimesse aventi carattere agricolo industriale (di uso pubblico o privato); costituite per lo più da tettoie isolate, o prossime a locali di abitazione. -III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali Tipo n. 10 - Rimesse per natanti con motore a combustione interna, impieganti liquidi delle categorie A, B e C (di uso pubblico o privato); costituite per lo più sotto locali di abitazione (darsene, cavàne, ecc.). Ubicazione 88. Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili, salvo che sieno interposti ostacoli, argini fabbricati di abitazione, alti e robusti muri, ecc., di evidente funzione protettiva. Fra il perimetro esterno dell'autorimessa e i fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione (sostituito dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere a) e b) del tipo n. 3, deve essere scelta in modo prudenziale rispetto ai laboratori pericolosi, ai serbatoi, ai gassometri o palloni ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle officine di riparazione con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie che possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera a) fan- no parte integrante del progetto dello stabilimento o deposito; perciò so- no da osservare per esse le distanze di rispetto definite al n. 52. Per quelle della lettera b) sono da applicare criteri con finalità non dissimili dalle precedenti. Infine, per le autorimesse della lettera c), si devono eseguire le prescrizioni di quelle destinate ad uso commerciale, di cui al precedente capoverso, adeguandole però al numero maggiore o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari condizioni della località. Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere commerciale. Aperture e accessi normali e di sicurezza 89. Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre, montacarichi, ascensori, e simili, devono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco. Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno. Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali. Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti, o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili. Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente larghe e lunghe, per modo che chi sta sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne prontamente qualunque sia la specie dell'autoveicolo. Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica (intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli autoveicoli devono avere larghezza adeguata alla specie degli autoveicoli stessi e tale da renderne facile l'esodo in caso di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento od a saracinesca; trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno. I locali devono prestarsi anche al facile esodo delle persone. Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore a quello del pavimento. L'illuminazione diurna deve essere a luce naturale, ottenuta, se l'autorimessa è a un solo piano, per mezzo di lucernari nel soffitto, di superficie totale non inferiore a 1/10 della superficie del medesimo; se a più piani, con finestre laterali di congrua superficie e a numero. E' preferibile che l'alloggio del custode sia isolato; potrà però anche es- sere ricavato nell'interno dell'autorimessa, a piano terreno, con pareti costituite da muri tagliafuoco, e con accesso indipendente. La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure in cemento armato. L'altezza libera, interna del pavimento non deve essere inferiore a m 3,50. Per la autorimesse a più piani sopra terra, si devono osservare anche le seguenti prescrizioni. E' preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli. L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente una per la salita e l'altra per la discesa. Se è una sola, essa deve avere larghezza doppia e un piccolo rialzo mediano che delimiti lo spazio riservato rispettivamente agli autoveicoli in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi d'ausilio. Al caso, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere. Se le rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti devono essere munite di robuste sbarre di ferro. I montacarichi devono funzionare entro gabbia di muratura resistente al fuoco, con porte metalliche di accesso ai diversi piani, le quali si devono aprire soltanto per il momentaneo passaggio delle persone e degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista di ampie aperture per l'aereazione e per l'eventuale uscita del fumo. Occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco e contro il fumo. Le autorimesse a più piani interrati devono rispondere alle seguenti norme: E' fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. E' ammesso che sopra di essa, al piano stradale, sia costituito un emporio per vendita di autoveicoli, parti di ricambio e simili (rif. n. 100), nonchè, in ambienti separati da muri tagliafuoco, un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti con ingressi indipendenti. Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro tagliafuoco, e le fondazioni delle abitazioni viciniori, deve essere lasciata un'intercapedine di conveniente larghezza (da 1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del sottosuolo). Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle abitazioni, non devono presentare alcuna apertura. L'autorimessa deve esser costituita a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo. Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa, oppure un congruo numero di montacarichi a funzioni separate e a rapida manovra, nonché scale di sicurezza, costruite con le norme specificate per le autorimesse a più piani sopra terra. Officine di riparazione annesse alle autorimesse 90. Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio del custode. E' anche ammesso di valersi si sotterranei, però alla esplicita condizione che l'accesso sia indipendente da quello dell'autorimessa. Impianti di illuminazione - Parafulmini - Riscaldamento 91. L'illuminazione artificiale deve essere elettrica. L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme. E' vietato l'impiego di lampade portatili di tipo comune, ma è ammesso l'uso di quelle di tipo speciale, infrangibili, stagne, con presa di corrente a spina, del tipo stagno, di sicurezza, con la presa a non meno di m 1,50 da terra. L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o superiore a quella dei fabbricati circostanti, deve essere munita di parafulmini, del tipo a schermo reticolare (gabbia di Faraday), con accurate prese di terra. Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si trovano a di- stanza pari o superiore al doppio dell'altezza del fabbricato più vicino, devono pure essere munite di parafulmini. E' opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate da linee di trasporto di energia elettrica, in modo che non sia possibile il contatto tra i fili e il fabbricato dell'autorimessa. E' consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario, attenersi al sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa e separato da essa mediante pareti in muratura, senza aperture e con ingresso indipendente. Norme speciali di costruzione |
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